27 luglio 2020

Novità di luglio del regolamento REACH

I nuovi requisiti per i prodotti del comparto tessile.

Nel messe di luglio ci sono state delle novità riguardo alcune sostanze, utilizzate anche dal comparto moda, ritenute pericolose.
Entreranno in vigore una serie di restrizioni definite dal Regolamento REACH che renderanno obbligatorio il rispetto dei limiti indicati in allegato XVII del Regolamento stesso.


Il 4 Luglio, è divenuta attuativa la restrizione che prevede il divieto di immettere in commercio sostanze, miscele o articoli che contengono
    •    Una concentrazione di PFOA, compresi i suoi Sali, pari o superiore a 25 ppb (0.025 mg/kg), oppure
    •    Che contengono una sostanza o una combinazione di sostanze correlate al PFOA in una concentrazione pari o superiore a 1000 ppb (1 mg/kg).


Per sostanze correlate si intende:
    •    Qualsiasi sostanza (compresi i suoi Sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15- direttamente collegato a un altro atomo di carbonio,
    •    Qualsiasi sostanza (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17-.
Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione:
    •    C8F17-X, in cui X = F, Cl, Br.
    •     C8F17-C (= O) OH (gruppi alchil carbossilici), C8F17-C (= O) O-X′ o C8F17-CF2- X′ (in cui X′ = qualsiasi gruppo, compresi i sali).


Il regolamento prevede alcune deroghe che, per determinate categorie di prodotto, sposteranno l’applicazione della restrizione a date successive il 4 luglio 2020. Una di queste deroghe è riferita ai tessuti idro e olio repellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza, per i quali il periodo di entrata in vigore delle restrizioni e fissato al 4 luglio 2023.


Da notare che la nona conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti tenutasi a Ginevra dal 29/10/2019 al 10/05/2019, ha inserito il PFOA in allegato A della convenzione. L’allegato A contiene l’elenco delle sostanze destinate ad essere eliminate, sostanze il cui utilizzo, importazione ed esportazione, è vietata all’interno degli stati che hanno aderito alla convenzione. La Comunità Europea, in ragione degli impegni presi, è tenuta a procedere con atti che regolamentano e rendono operativi all’interno del territorio Comunitario, gli obblighi imposti dal trattato. Per questo, lo scorso 9 aprile, è stato emanato il Regolamento Delegato 2020/784 CE che ha introdotto il PFOA in allegato I del Regolamento 2020/1021 CE relativo agli inquinanti organici persistenti.


In questo momento siamo nella condizione in cui il PFOA segue due diversi regolamenti, il POP ed il REACH. Per superare questa situazione, così come avvenne alcuni anni fa per il PFOS, la Commissione sta pianificando di eliminare la voce 68 dell’allegato XVII del REACH in maniera che il PFOA trovi come riferimento legislativo il regolamento POP sugli inquinanti organici persistenti (Reg. 1021/2019 CE).


La seconda data di interesse è il 7 luglio; a decorrere da tale data il Diisobutil ftalato (DIBP) è aggiunto alla lista degli ftalati regolamentati. La restrizione relativa ai quattro ftalati regolametati, sarà estesa a tutti gli articoli plastificati. Prima di tale data, la restrizione era applicabile solo ai giocattoli e agli articoli di puericoltura.


Salvo alcune deroghe, dal 7 Luglio è vietato immettere in commercio gli articoli la cui concentrazione di ogni singolo ftalato elencato, o una qualsiasi loro combinazione, è superiore allo 0,1% in peso del materiale plastificato contenuto nell’articolo. Sono previste alcune deroghe: gli articoli del comparto moda sono coinvolti da quanto definito in termini generali al punto a) e al punto d) del paragrafo 4. Il punto d) prevede l’esclusione dalla restrizione degli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020, mentre il punto a) prevede l’esclusione degli articoli destinati esclusivamente, all’uso in ambiente esterno a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle.


Il paragrafo 5 del numero 51 del REACH fornisce anche le definizioni utili all’applicazione della restrizione, in particolare definisce “Contatto prolungato con la pelle”, contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o contatto intermittente su un periodo di 30 minuti, misurati nell'arco di una giornata; e “materiali plastificati” uno dei seguenti materiali omogenei:
    •    Il cloruro di polivinile (PVC), il cloruro di polivinilidene (PVDC), l'acetato polivinilico (PVA), i poliuretani;
    •    Qualsiasi altro polimero (tra cui le schiume polimeriche e la gomma) con l'eccezione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale;
    •    I rivestimenti per superfici, i rivestimenti antiscivolo, i prodotti di finitura, le decalcomanie, le stampe;
    •    Gli adesivi, i sigillanti, gli inchiostri e le vernici.


Gli ftalati coinvolti sono:
bis(2-etilesil) ftalato     (DEHP)         N. CAS: 117-81-7     N. CE: 204-211-0
Dibutilftalato         (DBP)        N. CAS: 84-74-2     N. CE: 201-557-4
Benzilbutilftalato     (BBP)         N. CAS: 85-68-7     N. CE: 201-622-7
Diisobutilftalato     (DIBP)        N. CAS: 84-69-5     N. CE: 201-553-2


Il 2020 si concluderà con l’entrata in vigore della restrizione definita al punto 72 dell’allegato XVII del REACH. La restrizione vieta l’immissione in commercio di prodotti tessili che presentano una concentrazione di sostanze ritenute Cancerogene, Mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), superiori ai limiti indicati per ciascuna sostanza. I limiti di concentrazione e l’elenco delle sostanze regolamentate riferibili al numero 72 dell’allegato XVII, sono specificati in appendice 12 del regolamento.


Dovremo arrivare al 3 febbraio 2021 per trovare l’entrata in vigore del numero 46. dell’allegato XVII del REACH, la restrizione riguarderà il contenuto dei Nonifenoli Etossilati (NPE) nei prodotti tessili.


Data l’importanza di questi due ulteriori aggiornamenti, rimandiamo alle successive pubblicazioni per gli opportuni approfondimenti.

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