Archivio news
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27 maggio 2024
PFAS: gli inquinanti eterni
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9 aprile 2024
Brachi Testing Services sostiene il Progetto di prevenzione senologica “Salute in Comune” 2024
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14 marzo 2024
BTS HANGZHOU il primo laboratorio italiano in Cina ad essere approvato dalla Dogana Cinese come “GACC Acceptance testing Agency”
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1 marzo 2024
ISO 3758 Textiles: Care Labelling Code Using Symbols. E' uscita la versione 4
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28 luglio 2023
REAL-TIME PCR
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21 febbraio 2023
Brachi partner tecnico di “Feel the Green | Behind the Stage”
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25 febbraio 2021
Brachi è il primo laboratorio in Europa approvato da ZDHC per l’analisi delle acque di scarico da conceria
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17 febbraio 2021
ULTERIORE TRASPARENZA VERSO IL MERCATO RUSSO QR CODE DataMatrix
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22 ottobre 2020
Riparte il settore moda lusso in Cina
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21 settembre 2020
BTS si accredita “ZDHC MRSL 2.0 Accepted Conformance Indicator”
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27 luglio 2020
Novità di luglio del regolamento REACH
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27 aprile 2020
Brachi torna al servizio della filiera
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25 marzo 2020
Chiusura laboratorio Italia causa Covid-19
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5 febbraio 2020
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ PER ARABIA SAUDITA NUOVA PROCEDURA OBBLIGATORIA
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16 gennaio 2020
Brachi ospita il Miroglio Fashion Workshop
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18 dicembre 2019
Novità dal mondo ZDHC
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10 dicembre 2019
Brachi riceve il prestigioso China Award
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11 novembre 2019
Partecipa all'Evento Annuale 4sustainability!
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6 marzo 2019
ZDHC premia Brachi con il Level 1!
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10 febbraio 2019
Microplastiche: è il turno di New York
31 gennaio 2019
Regolamento REACH sugli ftalati
In vigore da gennaio il nuovo testo della restrizione 51 dell’allegato XVII al REACH
È entrato in vigore a gennaio il nuovo testo della restrizione n. 51 dell’allegato XVII al Regolamento REACH relativa agli ftalati, sensibilmente modificato dal Regolamento (UE) 2018/2005.
Finora, la restrizione n. 51 limitava il contenuto di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP) e benzilbutilftalato (BBP) nei giocattoli e negli articoli di puericultura, testualmente definiti come «qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini».
Il nuovo testo estende il numero degli ftalati da 3 a 4, fornendo una definizione di “materiali plastificati” molto più estesa di quella comunemente associata al concetto.
All’origine della novità, lo ricordiamo, c’è la proposta presentata da ECHA nel 2016 sulla base di nuovi dati di biomonitoraggio relativi alla presenza nelle urine dei seguenti quattro ftalati:
- bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- dibutilftalato (DBP)
- benzilbutilftalato (BBP)
- diisobutilftalato (DIBP)
Tali dati hanno consentito di valutare l'esposizione combinata tramite diverse vie di esposizione ai quattro ftalati suddetti. La proposta mirava a limitare l’immissione sul mercato di articoli contenenti tali ftalati in una concentrazione di ciascun ftalato – o di qualsiasi combinazione degli stessi – pari o superiore allo 0,1 % in peso dei materiali plastificati, allo scopo di scoraggiarne l'uso negli articoli che già rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione. Le modifiche proposte riguardavano dunque sia l’introduzione del DIBP (sostanza già soggetta ad autorizzazione), sia un’estensione del campo di applicazione.
Dopo la fase di consultazione pubblica, la Commissione ha concluso che i quattro ftalati comportano un rischio inaccettabile per la salute umana se presenti in materiali plastificati negli articoli a una concentrazione di ciascun ftalato o di qualsiasi combinazione di tali ftalati pari o superiore allo 0,1 % in peso di tali materiali e che la modifica della restrizione n. 51 costituisce la misura più appropriata per contrastare tale rischio.
Sottolineiamo che la nuova definizione di “materiale plastificato” è molto ampia e include non solamente materiali polimerici, ma anche prodotti come vernici, inchiostri, stampe, ecc.