31 gennaio 2019

Regolamento REACH sugli ftalati

In vigore da gennaio il nuovo testo della restrizione 51 dell’allegato XVII al REACH

È entrato in vigore a gennaio il nuovo testo della restrizione n. 51 dell’allegato XVII al Regolamento REACH relativa agli ftalati, sensibilmente modificato dal Regolamento (UE) 2018/2005.
Finora, la restrizione n. 51 limitava il contenuto di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP) e benzilbutilftalato (BBP) nei giocattoli e negli articoli di puericultura, testualmente definiti come «qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini».
Il nuovo testo estende il numero degli ftalati da 3 a 4, fornendo una definizione di “materiali plastificati” molto più estesa di quella comunemente associata al concetto.

All’origine della novità, lo ricordiamo, c’è la proposta presentata da ECHA nel 2016 sulla base di nuovi dati di biomonitoraggio relativi alla presenza nelle urine dei seguenti quattro ftalati:



  • bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)

  • dibutilftalato (DBP)

  • benzilbutilftalato (BBP)

  • diisobutilftalato (DIBP)


Tali dati hanno consentito di valutare l'esposizione combinata tramite diverse vie di esposizione ai quattro ftalati suddetti. La proposta mirava a limitare l’immissione sul mercato di articoli contenenti tali ftalati in una concentrazione di ciascun ftalato – o di qualsiasi combinazione degli stessi – pari o superiore allo 0,1 % in peso dei materiali plastificati, allo scopo di scoraggiarne l'uso negli articoli che già rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione. Le modifiche proposte riguardavano dunque sia l’introduzione del DIBP (sostanza già soggetta ad autorizzazione), sia un’estensione del campo di applicazione.

Dopo la fase di consultazione pubblica, la Commissione ha concluso che i quattro ftalati comportano un rischio inaccettabile per la salute umana se presenti in materiali plastificati negli articoli a una concentrazione di ciascun ftalato o di qualsiasi combinazione di tali ftalati pari o superiore allo 0,1 % in peso di tali materiali e che la modifica della restrizione n. 51 costituisce la misura più appropriata per contrastare tale rischio.

Sottolineiamo che la nuova definizione di “materiale plastificato” è molto ampia e include non solamente materiali polimerici, ma anche prodotti come vernici, inchiostri, stampe, ecc.

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