Archivio news
-
27 maggio 2024
PFAS: gli inquinanti eterni
-
9 aprile 2024
Brachi Testing Services sostiene il Progetto di prevenzione senologica “Salute in Comune” 2024
-
14 marzo 2024
BTS HANGZHOU il primo laboratorio italiano in Cina ad essere approvato dalla Dogana Cinese come “GACC Acceptance testing Agency”
-
1 marzo 2024
ISO 3758 Textiles: Care Labelling Code Using Symbols. E' uscita la versione 4
-
28 luglio 2023
REAL-TIME PCR
-
21 febbraio 2023
Brachi partner tecnico di “Feel the Green | Behind the Stage”
-
25 febbraio 2021
Brachi è il primo laboratorio in Europa approvato da ZDHC per l’analisi delle acque di scarico da conceria
-
17 febbraio 2021
ULTERIORE TRASPARENZA VERSO IL MERCATO RUSSO QR CODE DataMatrix
-
22 ottobre 2020
Riparte il settore moda lusso in Cina
-
21 settembre 2020
BTS si accredita “ZDHC MRSL 2.0 Accepted Conformance Indicator”
-
27 luglio 2020
Novità di luglio del regolamento REACH
-
27 aprile 2020
Brachi torna al servizio della filiera
-
25 marzo 2020
Chiusura laboratorio Italia causa Covid-19
-
5 febbraio 2020
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ PER ARABIA SAUDITA NUOVA PROCEDURA OBBLIGATORIA
-
16 gennaio 2020
Brachi ospita il Miroglio Fashion Workshop
-
18 dicembre 2019
Novità dal mondo ZDHC
-
10 dicembre 2019
Brachi riceve il prestigioso China Award
-
11 novembre 2019
Partecipa all'Evento Annuale 4sustainability!
-
6 marzo 2019
ZDHC premia Brachi con il Level 1!
-
10 febbraio 2019
Microplastiche: è il turno di New York
19 febbraio 2017
Specie a rischio: il CITES si aggiorna
Sempre più brand richiedono la provenienza delle fibre acquistate
In occasione della recente Conferenza delle Parti (CoP17) di Joannesburg, si sono approvati una serie di provvedimenti che hanno significativamente modificato le appendici del CITES, la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floradetta anche Convenzione di Washington.
La Convenzione, come noto, regolamenta il commercio delle speci di fauna e flora in via di estinzione. Ciò significa che l’acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti, di loro parti o di prodotti derivati è un reato internazionale punibile in tutti gli stati firmatari.
A Joannesburg sono passate 51 proposte di modifica delle appendici del trattato, che hanno rivalutato la situazione di oltre 500 specie animali e vegetali ricollocandole, sulla base delle più recenti ricerche scientifiche, in un regime sanzionatorio più appropriato. Si è inoltre dato seguito a 39 risoluzioni e 351 decisioni, che hanno consentito, tra le altre cose, di includere nel CITES nuove specie.
Tra gli effetti immediati di queste modifiche sulle legislazioni dei paesi aderenti, citiamo il Regolamento 160/2017 (CE) pubblicato in Gazzetta lo scorso primo febbraio, che recepisce integralmente le modifiche apportate alle appendici del CITES aggiornando gli allegati del Regolamento 338/1997 (CE) relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Con riferimento al settore tessile, una novità importante riguarda la specie Ovis Aries, inserita in appendice II del CITES e dunque soggetta, in Europa, agli obblighi del Regolamento 338/97. Come indicato nel protocollo, fanno eccezione:
- la forma addomesticata Ovis Aries Aries;
- le sottospecie Ovis Aries Oppio e Ovis Aries Vignei perché già presenti in Appendice I del CITES (Allegato A del Regolamento 338/97 CE);
- le sottospecie O. A. Isphahanica, O. A. Laristanica, O. A. Musimon e O. A. Orientalis perché non incluse nelle Appendici del CITES (Allegati del Regolamento 338/97).
Per ottemperare alle pratiche doganali per la protezione delle specie mediante il controllo del loro commercio, è possibile che ai fornitori di semilavorati e materie prime venga chiesta l’indicazione del paese d’origine e del nome scientifico e generico della specie/sottospecie da cui derivano le lane. Quindi, se in passato le lane importate/esportate venivano definite solo come specie Ovis Aries, da oggi questa indicazione potrebbe creare obblighi aggiuntivi.
Nel caso di importazioni ed esportazioni in Europa, i prodotti indicati con tale definizione saranno sottoposti alle procedure previste per le specie inserite in allegato B del Regolamento 338/97 CE.
Per i paesi extra UE varranno le disposizioni previste dai regolamenti dei paesi nei quali il prodotto è importato. Disposizioni che, nel caso il paese abbia aderito alla Convenzione di Washington, saranno emanate in conformità con quanto stabilito dal trattato.