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Microplastiche: è il turno di New York
5 luglio 2017
Countdown for the REACH!
Less than one year to comply with the obligations of EU regulation on chemicals
Scadrà il 1° giugno 2018 il lungo periodo transitorio previsto dal Regolamento CE 1907/2006 meglio noto come REACH, entrato in vigore nel 2007 con l’obiettivo di razionalizzare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell’Unione Europea. Le aziende che non si sono organizzate hanno meno di un anno per mettersi in pari. Ed è proprio a loro beneficio che ricordiamo i principali obblighi a cui ottemperare.
FORNITORI
I fornitori di sostanze chimiche hanno l'obbligo di registrare entro il 1° giugno prossimo le sostanze vendute in quantità superiore a 1 tonnellata all’anno, specificando gli utilizzi pertinenti.
PRODUTTORI
I grandi produttori di sostanze chimiche si sono per lo più già attrezzati. Più in difficoltà i cosiddetti rebrender – commercianti, piccoli formulatori, ecc. – che trasmettono in modo spesso scorretto ai fornitori e alle aziende utilizzatrici le informazioni in loro possesso. E considerando che questa è una delle novità più rilevanti del REACH, la mancanza appare di non poco conto…
AZIENDE UTILIZZATRICI
Secondo l’articolo 34 del Regolamento, l'obbligo di verificare che l'uso di una sostanza in azienda sia contemplato dal fornitore della medesima spetta all'utilizzatore a valle, cioè all'azienda stessa.
Sempre all’azienda spetta l'onere di mantenere aggiornato l'elenco dei prodotti effettivamente impiegati e l'archivio delle relative Schede di Sicurezza (SDS). Tali schede devono essere redatte conformemente a quanto disposto dal REACH ed essere accessibili ai lavoratori.
Coloro che ricevono una SDS sono quindi tenuti a controllare che l’uso della sostanza sia compreso nell’elenco di quelli identificati e adeguarsi alle misure prescritte in quanto frutto di una precisa valutazione della sicurezza chimica. Se l’uso non è tra quelli identificati, l’utilizzatore a valle è tenuto a informare il proprio fornitore a scopo d’integrazione o effettuare per quell’uso una propria Valutazione sulla Sicurezza Chimica, redigendo un rapporto da inviare all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). Oltre al fattore di responsabilità verso i propri dipendenti, l’utilizzatore a valle è esposto per quanto sopra a specifiche sanzioni.
Se l'uso fatto in azienda non fosse tra quelli pertinenti riconosciuti dal fornitore, si applica l'articolo 5 del REACH No data, no market, che implica in pratica il divieto di commercializzare sostanze e articoli.
Ricordiamo, per inciso, che la verifica della conformità delle SDS è uno degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici per l'anno 2017.